Il settore tessile rappresenta uno dei settori di eccellenza del Made in Italy e costituisce una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano. L’industria tessile vanta un’antica tradizione nel nostro Paese e occupa da secoli una posizione di primo piano in Europa e nel mondo ma è ormai risaputo che le sostanze chimiche nel settore tessile sono presenti nel processo di industrializzazione. Le fibre tessili (naturali e non) sono l’elemento che accomuna un’industria molto composita per tecnologie di processo impiegate e per mercati di sbocco. La diffusione dell’industria tessile interessa il territorio nazionale nel suo complesso, sebbene vada segnalata la presenza di vere e proprie concentrazioni territoriali delle industrie del settore in alcuni distretti, tra cui Biella, Carpi (MO), Castel Goffredo (MN), Como, Prato, Vicenza, caratterizzati da forti sinergie inter-aziendali. La produzione risulta organizzata prevalentemente in imprese di dimensione piccola e media.
L’uso delle sostanze chimiche nel settore tessile
La varietà, il colore e la consistenza dei tessuti dipendono dai processi di fabbricazione, dai materiali e dalle sostanze chimiche utilizzate. Durante il processo di fabbricazione, i prodotti tessili possono essere sottoposti a una serie di trattamenti chimici e non chimici, tra cui preparazione e pretrattamento, tintura, stampa e raffinamento dei tessuti. Nella maggior parte dei casi si utilizzano miscele di sostanze per conferire al prodotto una determinata caratteristica: ad esempio, per dare ai vestiti colori specifici, per renderli idrorepellenti o ancora per garantire che i vestiti non si sgualciscano o ammuffiscano durante i periodi di trasporto. Le modalità di utilizzo delle sostanze nelle filiere produttive possono essere diverse in base alle quantità di sostanze chimiche impiegate, alla potenziale pericolosità delle stesse, alle macchine utilizzate e ai cicli di lavorazione praticati. Per ridurre il rischio per il consumatore, oltre che per i lavoratori esposti e per l’ambiente, è necessario definire le procedure e le condizioni di utilizzo delle sostanze nelle diverse fasi di lavorazione. Molti produttori del settore tessile stanno riducendo il numero di sostanze chimiche utilizzate nei loro prodotti, scegliendo soluzioni in linea con la politica di sostituzione e innovazione indicata dalle norme europee. Questo mercato di eccellenza, non solo per la creatività della Moda italiana, ma anche per i prodotti di alta qualità in termini di materie prime e sicurezza, può favorire un effetto virtuoso anche nei Paesi extra europei: ad esempio alcuni Paesi asiatici hanno adottato sistemi regolatori simili al Regolamento REACH.
Riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti tessili
L’Unione europea ha regolamentato le sostanze chimiche attraverso il Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Con questo regolamento il rischio associato all’uso di sostanze chimiche pericolose viene controllato attraverso alcuni strumenti come le restrizioni, che impongono obblighi relativi al contenuto di sostanze chimiche pericolose negli articoli, sia per i prodotti fabbricati nell’UE sia per i prodotti importati e le autorizzazioni.
Le restrizioni adottate fino a oggi per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili sono le seguenti:
- divieto dell’ossido di trisaziridinilfosfina negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 7);
- limitazione del difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 8);
- limitazione del pentaclorofenolo come sostanza, come componente di altre sostanze o in miscele – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 22);
- limitazione del nichel e dei suoi composti in articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali bottoni automatici, cerniere lampo e marchi metallici applicati agli indumenti – Regolamento 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 27);
- limitazione di alcuni coloranti azoici in articoli tessili e in pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 43);
- limitazione dei composti organostannici in articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle e nelle calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle – Regolamento (UE) n.276/2010 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 20);
- limitazione del dimetilfumarato nelle calzature – Regolamento (UE) 412/2012 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 43);
- limitazione di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nell’abbigliamento e nelle calzature – Regolamento (UE) 1272/2013 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 50);
- limitazione del cromo esavalente negli articoli in pelle – Regolamento (UE) 301/2014 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 47);
- limitazione dei nonilfenoli etossilati negli articoli tessili (che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita) – Regolamento (UE) 2016/26 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 46 a);
- limitazione del decabromodifeniletere negli articoli (compresi quelli tessili) – Regolamento UE 2017/227 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 67);
- limitazione dell’acido perfluoroottanoico (“PFOA”) dei suoi sali e delle sostanze correlate – Regolamento (UE) 2017/1000 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 68).
Nell’ottobre scorso è stato approvato il Regolamento (UE) 2018/1513 che stabilisce una restrizione per le seguenti sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B (allegato XVII, restrizione n. 72) nei prodotti tessili:
- Cadmio e suoi composti;
- Composti del cromo VI;
- Composti dell’arsenico;
- Piombo e suoi composti;
- Benzene;
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Benzo[a]antracene; Benzo[e]acefenantrilene; Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene; Benzo[e]pirene; Benzo[j]fluorantene; Benzo[k]fluorantene; Crisene; Dibenzo[a,h]antracene;
- α,α,α,4-Tetraclorotoluene, p-clorobenzotricloruro; α,α,α- Triclorotoluene, benzotricloruro; α-Clorotoluene, benzilcloruro;
- Formaldeide;
- Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7;
- Ftalato di bis(2-metossietile); Diisopentilftalato; Di-npentilftalato; Di-n-esilftalato;
- N-Metil-2-pirrolidone, 1-metil-2-pirrolidone;
- N,N-Dimetilacetammide;
- N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide;
- 1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone;
- Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa- 2,5-dienilidenemetilen)dianilina;
- Cloruro di [4-[4,4′-bis(dimetilammino) benzidriliden]cicloesa- 2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; 4-Cloro-o-toluidinio cloruro;
- Acetato di 2-naftilammonio;
- 4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato, 2,4-diamminoanisolo solfato;
- 2,4,5-Trimetilanilina cloridrato;
- Chinolina.
Queste sostanze non potranno più essere presenti sul mercato dal 1° novembre 2020 nei seguenti prodotti (per ciascuna sostanza la restrizione stabilisce una concentrazione massima ammissibile):
- capi d’abbigliamento o relativi accessori;
- articoli tessili diversi da capi d’abbigliamento che, in condizioni di uso normali o prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento (ad esempio coperte, accappatoi, asciugamani, copripiumini, federe per cuscini, sacchi a pelo);
- calzature.
Il consumatore e la richiesta di informazioni
La presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti tessili può rappresentare un rischio per la salute del consumatore, ma la conoscenza di queste sostanze permette un approccio critico e responsabile.
Il consumatore può chiedere al fornitore maggiori informazioni sul prodotto che acquista. Il regolamento REACH all’art. 33(2) riconosce al consumatore il “diritto ad essere informato”. Il consumatore può richiedere al fornitore informazioni e il nome della sostanza contenuta in un articolo, qualora si tratti di una sostanza indicata come “sostanza estremamente preoccupante (SVHC)”. L’informazione deve essere fornita al consumatore dal fornitore del prodotto, il quale è tenuto ad acquisirla lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore.
Le fonti di informazione a disposizione del consumatore per acquisire conoscenze sulle proprietà delle sostanze possono essere le banche dati e i siti istituzionali che forniscono informazioni sulle singole sostanze e sulle restrizioni di uso previste.
A tutela del consumatore esiste inoltre il sistema di allerta europeo denominato RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer products) che contiene l’elenco dei prodotti segnalati o ritirati dal mercato perché non conformi alle norme europee. Nella maggior parte dei casi tali prodotti sono di provenienza extra-europea. Per ciascun prodotto è riportata la descrizione, l’indicazione della categoria, il nome e la marca (spesso è presente l’immagine).
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