Parte 3 – Come si diventa CTU
Cos’è un CTU?
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è una figura professionale di grande rilevanza nel sistema giudiziario. Iscritto in un albo presso ogni Tribunale, il CTU fornisce al Giudice consulenze, stime e valutazioni tecniche indispensabili per la corretta definizione dei processi. Ricorda: il CTU non decide, ma supporta il Giudice con la sua expertise. Il suo ruolo è fondamentale per garantire imparzialità e precisione nelle sentenze.
Chi può candidarsi?
L’iscrizione all’Albo è aperta a professionisti con competenze tecniche specifiche, iscritti al proprio Ordine professionale o alla Camera di Commercio (per categorie non organizzate in Ordini). Sono richiesti, inoltre, correttezza e trasparenza.
Come si richiede l’iscrizione?
La domanda va presentata al Presidente del Tribunale del distretto di residenza o domicilio professionale. Ecco cosa serve:
- Domanda al Presidente del Tribunale: con dichiarazione di iscrizione all’Ordine professionale o alla Camera di Commercio, e indicazione della specializzazione.
- Documenti:
- Fotocopia documento d’identità e codice fiscale;
- Curriculum vitae firmato (con email/PEC);
- Documenti che attestino le competenze tecniche (titoli di studio, attestati, perizie stragiudiziali, consulenze di parte, pubblicazioni).
Dove e quanto costa?
La domanda, va presentata nel portale secondo modalità telematiche, dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale secondo quanto previsto dall’art. 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In caso di accettazione, si dovrà versare una tassa di € 168,00 tramite bollettino postale (c.c. n. 8003, Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara). Il mancato pagamento preclude l’iscrizione.
Tempi e possibilità di impugnazione:
I tempi di attesa sono di alcuni mesi. È possibile impugnare eventuali decisioni negative. Ricorda: è consentita l’iscrizione a un solo albo CTU.
Note importanti:
- L’iscrizione è valida solo per il Tribunale del distretto di residenza o domicilio professionale.
- È obbligatorio comunicare tempestivamente variazioni di dati (indirizzo, telefono, cessazione attività).
Normativa di riferimento: artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.
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