Parte 7 – Le incombenze del CTU
L’udienza di conferimento dell’incarico al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un momento cruciale. Non si limita al semplice giuramento e alla formulazione del quesito. Dietro le quinte, infatti, si celano una serie di incombenze formali, spesso trascurate, ma fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività peritale. Dopo aver analizzato giuramento, quesito e comunicazione d’inizio delle operazioni, approfondiamo le altre fasi, rivelando la loro importanza e delicatezza.
Oltre il Giuramento: Le Incombenze Essenziali
Oltre alle procedure principali, l’udienza prevede aspetti altrettanto importanti:
- Autorizzazione all’accesso ai pubblici uffici: Il CTU potrebbe necessitare di consultare documenti presso uffici pubblici (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.). Il giudice rilascia un’autorizzazione specifica, essenziale per accedere ad atti protetti dalla privacy, come le planimetrie catastali. Questa non è una semplice formalità, ma un atto autorizzativo concreto.
- Autorizzazione alle spese di viaggio: Se le operazioni si svolgono fuori dalla circoscrizione giudiziaria, il giudice autorizza le spese di viaggio e soggiorno. Anche all’interno della stessa provincia, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio è necessaria per il rimborso delle spese.
1. Per l’indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, D.P.R. 115 del 30 maggio 2002). |
- Autorizzazione all’accesso ai luoghi: L’accesso alle proprietà delle parti o di terzi richiede l’autorizzazione del giudice. L’inviolabilità del domicilio (art. 14 Costituzione) impone il rispetto delle normative, evitando potenziali denunce per violazione di domicilio in caso di accesso senza autorizzazione, soprattutto per proprietà di terzi o parti contumaci.
- Autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari: Se il CTU necessita di competenze specialistiche al di fuori delle proprie, il giudice può autorizzarlo ad avvalersi di esperti ausiliari oppure nominare un altro consulente. In entrambi i casi, il CTU rimane responsabile delle conclusioni.
- Nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP): Le parti possono nominare i propri CTP. Il numero è oggetto di dibattito interpretativo (art. 201 c.p.c.), ma la sua corretta nomina è fondamentale per evitare l’annullamento della perizia. La tempistica è cruciale; la mancata nomina entro il termine stabilito potrebbe comportare conseguenze.
Art. 201 – Consulente tecnico di parte (CTP): Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati dell’indagine tecnica. |
- Termini per la relazione: La legge 69/2009 ha introdotto nuove modalità: invio della relazione alle parti, termine per le osservazioni delle parti e termine per il deposito della relazione definitiva del CTU. Questa fase garantisce il contraddittorio e migliora la trasparenza del processo. Il termine di deposito è ordinatorio, non perentorio, ma incide sul compenso del consulente.
Art. 195 – Processo verbale e relazione:
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. |
- Termine di rinvio del procedimento: Fissato dal giudice, indica la data della successiva udienza.
- Autorizzazione al ritiro dei fascicoli delle parti: Il CTU riceve l’autorizzazione a visionare i fascicoli delle parti, contenenti atti e documenti rilevanti. La corretta conservazione di questi documenti è responsabilità del CTU.
- Disposizione del fondo spese: Il CTU riceve un acconto sulle spese, garantendo un titolo per azioni legali in caso di mancato pagamento. La mancata corresponsione dell’acconto non giustifica la sospensione delle operazioni, ma obbliga il CTU a informare il giudice.
- Firma del verbale di udienza: Il CTU firma il verbale di udienza con il giudice. La mancata firma non inficia l’attività peritale.
2. La mancata apposizione, da parte del CTU, della propria firma nel verbale dell’udienza nella quale lo stesso presta il giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell’attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi (Cass., Sez. lav., sent. n. 10386, 23 novembre 1996). |
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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