La Perizia del CTU nel Processo Civile
L’esperto al servizio della giustizia: un’analisi delle relazioni tecniche nei processi civili e penali.
Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Perito è fondamentale nell’ambito dei processi civili e penali. Questi esperti, nominati dal giudice, forniscono supporto tecnico-scientifico indispensabile per la corretta amministrazione della giustizia. Ma quali sono le procedure specifiche in cui intervengono e come si articola il loro lavoro? Questo articolo approfondisce il tema, analizzando le relazioni tecniche e le perizie prodotte in diversi contesti giudiziari.
Il Perito e il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o CTP:
La figura dell’esperto del giudice, sia esso CTU o Perito, presenta profili e attività che variano a seconda del contesto giudiziario. In generale, il loro compito è quello di fornire un’analisi oggettiva e scientificamente fondata, aiutando il giudice a comprendere aspetti tecnici complessi della controversia.
Processi Civili: un’analisi dettagliata
Nei processi civili, l’intervento del CTU è cruciale in diverse fasi, a partire dal processo cautelare.
Il Processo Cautelare: anticipare le prove
Il processo cautelare permette di raccogliere prove prima del processo principale, quando ciò risulterebbe difficile o impossibile in un secondo momento. Qui, la consulenza si traduce nell’accertamento tecnico preventivo (ATP) o nell’ispezione giudiziale, spesso condotta direttamente dal giudice con l’ausilio del consulente. L’ATP, in passato limitato alla mera descrizione dello stato dei luoghi, grazie alla Legge 80/2005, ha assunto un ruolo più ampio, potendo includere valutazioni sulle cause e sui danni. Questo ha trasformato l’ATP in una vera e propria consulenza tecnica d’ufficio, anticipando di fatto gli accertamenti che sarebbero avvenuti nel processo principale.
Consulenza Tecnica Preventiva (CTP): conciliazione e chiarezza
Introdotta dalla stessa Legge 80/2005, la CTP è un procedimento autonomo che permette ad una parte, prima ancora dell’inizio del giudizio, di chiedere al giudice la nomina di un consulente per accertare crediti derivanti da inadempimenti contrattuali o illeciti. La CTP, oltre alla sua finalità cognitiva, mira anche alla conciliazione tra le parti, favorendo un accordo prima dell’inizio di un lungo e costoso processo. Il consulente, in questo caso, assume anche un ruolo di mediatore, facilitando la comunicazione e la ricerca di una soluzione condivisa. L’ampio spettro applicativo della CTP, in particolare nel settore immobiliare (compravendita, responsabilità civile, appalti), ne sottolinea l’importanza e la versatilità.
Art. 696 cod. proc. civile – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale: Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma dell’art. 692 ss. che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni. |
Art. 696-bis – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili. |
Il Processo di Cognizione e di Esecuzione
Il giudice, l’esperto e la verità processuale:
Nel labirinto del diritto civile, il processo di cognizione rappresenta la bussola che guida il giudice verso l’accertamento della verità giuridica. È un percorso complesso, in cui il magistrato, sulla base dei fatti presentati dalle parti, deve dirimere la controversia con una sentenza definitiva. Spesso, per affrontare la complessità delle questioni, il giudice si avvale di ausiliari esperti, i consulenti tecnici d’ufficio (CTU).
L’intervento del CTU può essere di natura integrativa, quando serve a colmare le lacune di conoscenza del giudice in ambiti tecnici o scientifici, oppure istruttoria, quando l’esperto deve acquisire fatti rilevanti per la decisione, troppo complessi per essere gestiti direttamente dal magistrato. Il ricorso al CTU non dipende dalle parti, ma dal potere discrezionale del giudice. La consulenza tecnica, pur non essendo una prova a sé stante, può diventare fonte oggettiva di prova quando accerta fatti rilevabili solo con specifiche competenze tecniche. Immaginate una perizia su un edificio a rischio crollo: le conclusioni del CTU potrebbero costituire la prova decisiva per la parte che ne ha richiesto l’accertamento.
Esecuzione forzata: quando la sentenza diventa azione:
Il processo di esecuzione, invece, entra in scena quando una sentenza definitiva deve essere concretamente applicata. Il creditore, forte di un titolo esecutivo, intraprende un’azione per ottenere coattivamente l’adempimento da parte del debitore. La forma dell’esecuzione varia a seconda della natura del credito:
- Esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata): si applica ai crediti di denaro, in linea con l’articolo 2740 del codice civile, che stabilisce la responsabilità patrimoniale del debitore.
- Esecuzione forzata in forma specifica: riguarda crediti che prevedono la consegna di un bene, oppure l’esecuzione di un’azione o di un’omissione.
La riforma del processo civile del 1° marzo 2006 ha profondamente modificato il processo esecutivo, introducendo importanti novità, soprattutto nel processo esecutivo in forma generica. Iniziative legislative precedenti avevano già introdotto il giudice monocratico, la conversione del pignoramento e la delega al notaio per le vendite.
Il ruolo del consulente nel processo esecutivo:
anche nel processo esecutivo, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) svolge un ruolo fondamentale. Ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, il CTU valuta i beni pignorati, accerta elementi necessari per la vendita (trascrizioni, iscrizioni, locazioni, conformità urbanistiche, ecc.). L’articolo 173-bis del codice di procedura civile ha uniformato i quesiti posti all’esperto, recependo le migliori prassi già adottate da alcuni tribunali. Un’innovazione significativa è l’introduzione di un “contraddittorio semplificato”, che consente alle parti di esaminare la relazione del CTU e di presentare osservazioni prima dell’udienza.
Art. 68 cod. proc. civ. – Altri ausiliari: Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge la necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si possono fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica. |
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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