Il supporto della proprietà industriale
Il mondo della notte è per antonomasia associato al binomio del genio e sregolatezza, ma a ben vedere l’immaginario collettivo non risponde al vero e a tale proposito sembra quanto mai opportuna la citazione del noto cantante Damiano dei Maneskin che nel 2021, a seguito dei presunti addebiti per uso di cocaina, diceva “la creatività viene da una mente sana. Allenata. Lucida. Il cervello è una macchina che deve avere gli ingranaggi a posto”.
E l’ordine delle cose è fornito anche grazie al supporto della Proprietà Industriale che trova applicazione alla creatività legata al mondo della notte. La creazione di un nuovo locale, l’arredo accattivante e l’organizzazione dell’ambiente, l’intrattenimento sotto forma di spettacolo, il nome ad esso attribuito, lo stile della sua promozione.
Tutte queste innovazioni possono certamente essere oggetto di tutela con lo scopo di creare un recinto di protezione, evitando le indebite riproduzioni e dando così impulso al business, incidendo sulle presenze e facendo leva sulla curiosità di chi apprezza le novità offerte dal mercato e reitera l’atto di “acquisto”.
Grazie a questi supporti, a fronte dell’utilizzo non autorizzato da parte di terzi delle loro innovazioni protette, è possibile reagire immediatamente, ottenendo la cessazione della copiatura che, se perpetrata, potrebbe creare gravi danni allo sviluppo dell’attività.
Il Design dell’ambiente Tutelare un progetto
Quando si decide di connotare il locale con uno stile originale ed un arredamento che gli attribuisce un suo carattere peculiare, è consigliabile proteggere i frutti della progettazione con l’istituto del Design dell’Ambiente.
Il Design dell’Ambiente consiste nella tutela mediante il Design dell’organizzazione architettonica e stilistica dell’interno di un punto vendita, ristorante o qualsiasi altro ambiente di natura commerciale.
Effettivamente ogniqualvolta l’organizzazione degli spazi sia frutto di uno studio (si pensi all’uso di particolari colori, materiali volti a migliorare l’esperienza di acquisto o frequentazione) e l’ambiente si erga ad elemento caratterizzante e distintivo del complesso aziendale, potrà meritare di una protezione come Design.
Questo consente al titolare di replicare il Design nei negozi o locali di proprietà ed evitare che terzi lo imitino beneficiando indebitamente degli investimenti del titolare nella progettazione delle soluzioni studiate.
Il Design dell’organizzazione degli spazi potrà essere oggetto di licenza a terzi che vorranno aderire al progetto di Franchising e questa tutela rafforza la posizione del Licenziante Franchisor, che potrà impedire l’uso della struttura del negozio a chi, a causa del mancato rispetto delle clausole del contratto, si veda costretto ad uscire dall’affiliazione.
Queste regole ben le utilizzano i gestori dei locali più alla moda dove è necessario prenotare con larghissimo anticipo per poter anche solo gustare un drink!
L’arredamento dei locali può inoltre meritare una protezione per Diritto D’Autore, così come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020, secondo cui è tutelabile un progetto o un’opera di arredamento di interni ai sensi dell’art. 2, n. 5, delle Legge 633/1941 sul diritto d’autore che si riferisce ai “i disegni e le opere dell’architettura”.
Il Format degli spettacoli rappresentati
Gli spettacoli di intrattenimento, così come le “gare” alla scoperta del miglior talento, rappresentati all’interno di locali possono essere oggetto di protezione scomodando la normativa sul Diritto D’Autore.
Il Diritto d’Autore tutela le opere musicali, letterarie, teatrali, grafiche, fotografiche, cinematografiche, multimediali, ecc., attribuendo il potere di rivendicarne la paternità ed evitare che altri possano utilizzarla senza la necessaria autorizzazione.
Sono registrabili sotto forma di format i programmi televisivi, radiofonici e le rappresentazioni teatrali. Tuttavia, ai fini della tutelabilità come format, debbono essere presenti dei necessari elementi identificativi quali titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi.
Con la registrazione del format, oggetto della tutela è la sequenza e la struttura dell’idea di spettacolo e la protezione sarà limitata ad essa.
In questo senso si è anche pronunciata la Giurisprudenza in una nota sentenza sul conflitto tra il programma Balla sotto le stelle e Baila. Il Tribunale di Roma accolse la domanda cautelare avanzata da RAI, Milly Carlucci e Bailandi Entertainment s.p.a. nei confronti di RTI e Endemol del gruppo Mediaset per violazione dei diritti d’Autore sul programma “Ballando con le Stelle” da parte di “Baila!” di Mediaset.
Il Tribunale ha stabilito per linee astratte che uno spettacolo sia qualificabile come opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (l. n. 633/41) purché sia dotato di un minimo di creatività anche se di portata modesta, mentre sarebbero escluse dalla protezione le opere banali. Ai fini della valutazione della sovrapponibilità, il confronto tra le trasmissioni deve essere effettuato “in modo immediato e sintetico” considerando “il consumatore medio dei beni e servizi, e quindi nel caso di opere televisive, lo spettatore medio“.
Il Marchio e la vita notturna
L’insegna è l’emblema affisso sulla porta dei locali allo scopo di distinguere la propria attività da quella degli altri agli occhi del pubblico interessato ad accedervi.
Oltre a contenere denominazioni come bar, ristorante, discoteca e simili, solitamente nell’insegna si appone in bella vista il nome del locale.
Tutto ruota intorno a questo nome per accrescere la visibilità del locale, così viene impresso su tutto il materiale a corredo del locale ed anche su cappellini. T-shirt, tickets, cards, braccialetti e così via. Non di rado, poi, i locali notturni più famosi commercializzano tutta una serie di prodotti di merchandising per promuovere la propria attività di entertainment.
Ecco che allora quel nome nell’insegna è diventato un marchio d’impresa.
Ma per garantirsi l’esclusiva sul nome a 360°, il marchio dovrà essere registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Diversamente, con il semplice uso del nome come marchio non registrato, il titolare rimane esposto al pericolo di vederselo “scippato” da altri concorrenti, che astutamente corrono a depositarsi il marchio oppure acquistano nomi a dominio identici o confondibili, dando così origine a defaticanti litigi che, purtroppo, si concludono il più delle volte con pesanti ricadute economiche sull’avviamento del locale.
Inoltre, registrando il marchio, sarà certamente più agevole impedire appropriazioni indebite dello stesso nome o di altri simili.
Infatti, secondo l’articolo 22 del Codice di Proprietà Industriale “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Promozione del Locale: Gli Annunci e gli Slogan
Non da ultimo, anche i contenuti della promozione potranno essere oggetto di tutela attraverso il Diritto d’Autore.
Si pensi alle modalità espressive con cui un locale o un evento siano promossi o ad uno slogan pubblicitario.
I presupposti necessari per accedere alla tutela tramite diritto d’autore sono la presenza del carattere creativo nonché del valore artistico e culturale.
In particolare, l’opera pubblicitaria è stata considerata dotata di valore artistico quando il messaggio è tale da poter essere goduto a prescindere dalla sua finalità promozionale.
Ad esempio, ciò è avvenuto con la cartellonistica di Toulouse-Lautrec e di quella degli anni ’20 e avviene ogniqualvolta il messaggio sia strutturato in modo che il prodotto reclamizzato compaia nel contesto di una rappresentazione che quasi perde il connotato di fornire informazioni di prodotto.
Il Tribunale di Torino in passato si è pronunciato sulla tutelabilità di uno slogan, nel caso si trattava della tagline “You are, we car“, creata per le Fiat 500, ed ha ribadito che l’opera pubblicitaria che voglia godere della tutela del diritto d’autore deve essere «suscettibile di valutazione estetica autonoma, che prescinda dall’oggetto industriale nel quale la stessa è stata riprodotta, ossia è necessario che l’opera possa essere pensata e goduta in sé e per sé e non in funzione esclusivamente di un determinato oggetto d’uso» [uso commerciale].