Molto più di un segno emblematico
Rock sta per irriverenza, rottura degli schemi e delle regole. Il mondo del rock è intriso di gesti che creano si appartenenza tra gli adepti ma che mal si conciliano con la protezione legale come marchi o design.
Il codice di proprietà industriale in Italia, così come all’estero, pone dei limiti all’utilizzo di simboli che possano risultare contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
La ratio del limite imposto dagli ordinamenti non è di impedire del tutto l’uso commerciale dei simboli ma di evitare la registrazione di marchi quando la concessione di un monopolio sarebbe contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita come rivolta alle norme morali fondamentali della società.
In altre parole, si intende evitare di sostenere i soggetti che intendono espandere i propri obiettivi imprenditoriali tramite marchi che offendono taluni valori fondamentali della società civile.
Ad esempio, in applicazione di questi principi ed in particolare della contrarietà all’ordine pubblico, ha, ad esempio, trovato sbarramento il marchio I LOVE COCAINE.
L’originaria intenzione del registrante era quella di trasmettere un messaggio opposto a quello dell’uso di droghe in quanto il marchio sarebbe stato destinato a contraddistinguere pub che avevano come obiettivo principale la lotta e l’informazione contro l’uso delle droghe.
Tuttavia, la posizione dell’Ufficio Europeo che ha esaminato la questione ha ritenuto che il pubblico a cui il marchio sarebbe stato destinato, sarebbe stato certamente in grado di stabilire un collegamento chiaro tra la dicitura “I LOVE COCAINE” contenuta nel marchio e un messaggio di apprezzamento nei confronti di una sostanza stupefacente, il cui uso provoca innumerevoli conseguenze negative tra la popolazione.
Secondo l’Ufficio quindi, la prima ed immediata reazione del consumatore o di una “persona ragionevole con normali livelli di sensibilità e tolleranza”, sarebbe quella di associare direttamente la dicitura con un apprezzamento nei confronti del consumo di una droga pesante.
Il segno non può dunque dirsi di “cattivo gusto” solamente, ma invece quasi istigatorio all’uso di sostanze dannose e vietate.
Un caso emblematico
Ma in onore del mondo Rock è certamente degno di nota il marchio “Boy London” che venne creato nell’ambito del punk-rock, ma non con significati legati al nazismo o al neonazismo. Il logo con il simbolo dell’aquila è stato creato per trasmettere l’idea di forza ed esprimere lo slogan: “The strength of the country lies in its youth” (La forza di un Paese sono i giovani).
Il marchio è stato oggetto di una richiesta di annullamento per contrarietà alle norme a tutela dell’ordine pubblico e buon costume.
In particolare, l’attenzione si è focalizzata sulla rappresentazione dell’aquila ad ali spiegate e con il capo rivolto verso destra, appoggiata alla lettera “O” dell’elemento verbale “Boy”.
L’immagine dell’aquila avrebbe ripreso i tratti distintivi della raffigurazione del Parteiadler, uno degli emblemi del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) e pertanto è stato ritenuto che vi fosse un chiaro richiamo all’ideologia nazista e che, di conseguenza, fosse contrario all’ordine pubblico e al buon costume ai sensi della norma invocata.
Effettivamente, quando Hitler ascese al potere fondando il Terzo Reich nel 1933, i simboli del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori includevano, anche la rappresentazione di un’aquila con gli artigli poggiati su una corona d’alloro al cui interno vi era una svastica.
La Divisione di Annullamento ha ritenuto quindi che, nonostante le aquile presenti nei segni mostrino delle differenze, trattandosi di differenze marginali, non permettono di escludere una sovrapposizione.
Interessante è inoltre la questione emersa agli atti secondo cui vi sono numerosi articoli pubblicati su quotidiani online (“Huffington Post”, “Daily Mail”, “Daily Star”, “Telegraph”, “The Indipendent”, etc.), blog (i.e. Moodle Magazine, byehome-hius.blogspot.com, russeldfoster.wordpress.com, etc.) e altri siti web (i.e. examplemagazine.com, hamburg674.rssing.com, callumvstheweb.wordpress.com, atlnightspots.com, drbryceevans.wordpress.com; belltower.news; karpatinfo.net, complex.info, clickorlando.com, sverigesradio.se, derwesten.de, factslides.com, politicalworld.com, fmkorea.com), nei quali gli autori e una parte degli utenti riscontrano evidenti analogie tra il logo “Boy London” e l’aquila utilizzata dal Terzo Reich.
Si è quindi giunti alla conclusione che il messaggio evocato dal segno richiama la simbologia nazista, che rappresenta una delle pagine più nefaste e atroci della storia dell’umanità. Non si tratta di un’espressione volgare o di mero mal costume, ma di un simbolo di un’ideologia che ha portato all’assassinio di milioni di civili innocenti, alla privazione delle libertà fondamentali dell’individuo, al sorgere di un conflitto mondiale.
Ed è pertanto alla luce del significato intrinseco attribuibile a tale ideologia e richiamata dal segno che il simbolo deve ritenersi contrario agli impedimenti alla registrazione dei marchi perché non solo offende le vittime dei massacri operati dal partito nazista, ma anche chiunque, nel territorio dell’Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza.
Registrazioni non autorizzate
Analoghi impedimenti alla registrazione come marchio, riguardano anche le bandiere, gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali, e i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, ad eccezione dei casi in cui l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
A fronte di questa limitazione, l’inserimento ad esempio di una bandiera all’interno di un marchio richiesto per la registrazione, darà luogo al rigetto del titolo.
In tutti i casi in cui la presenza di una bandiera potrebbero suggerire al pubblico l’esistenza di un nesso tra l’organizzazione interessata e il titolare del marchio contenente gli stemmi, le bandiere, gli emblemi, le sigle e i nomi, oppure nei casi in cui il marchio possa fuorviare il pubblico relativamente all’esistenza di un nesso tra l’utilizzatore e l’organizzazione, la registrazione sarà bloccata.
Pertanto, l’impedimento alla registrazione di marchi contente bandiere, si applica quando il marchio richiesto contiene una riproduzione identica o una «imitazione araldica» dei succitati simboli.
È possibile invece riportare all’interno del marchio dei colori che richiamino i colori nazionali, senza introdurre le fattezze della bandiera.
Quali insegnamenti trarre dai casi analizzati?
Certamente che i titoli di esclusiva, che rappresentano un accordo con l’ordinamento di riferimento (nazionale o internazionale) che concede un diritto di escludere gli altri dal recinto di protezione creato, vanno creati nel rispetto delle norme di riferimento, al fine di evitare di utilizzare nell’attività economica dei segni che siano lesivi dei principi fondanti.
Ma di certo la soluzione migliore potrebbe non essere quella più ovvia, ossia di non inserire i simboli all’interno dei marchi da registrare ed utilizzarli deliberatamente, visto che rimarrebbero comunque dei profili di illiceità.
La valutazione deve quindi sempre essere fatta a priori, considerando tutti gli aspetti che entrano in gioco e soprattutto il contesto politico e sociale verso cui si va ad impattare.