Normative e Rischi sul Lavoro
Parlare di normativa antinfortunistica sul lavoro può sembrare un argomento nato nel periodo attuale, ma non tutti sanno che ciò che è di riferimento in Italia oggi nel Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, ha avuto un’evoluzione importante nel corso del tempo.
Semplicemente e senza entrare nel dettaglio storico, è possibile suddividere in sintesi l’evoluzione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in quattro periodi importanti:
1) quello relativo all’antichità, dove già le prime testimonianze risalenti al IV sec. A.C, sono trascritte nella bibbia dove si leggono delle parole in cui si consiglia nella fase di costruzione di una casa di fare un parapetto intorno alla terrazza per evitare che sporgendosi, si potesse andare incontro alla morte. Così, sempre da testimonianze e pubblicazioni mediche, la salute dei lavoratori e le matattie legate alle professioni erano di grande attenzione anche nell’epoca romana e medioevale, rinascimentale fino ad arrivare nel 1700;
2) quello relativo alle prime stesure delle basi delle normative sulla sicurezza sul lavoro, che è racchiuso nel periodo della Rivoluzione Industriale. Un periodo che arriva fino al 1900 in cui la società è passata da un sistema agricolo e artigianale ad un sistema industriale moderno, con l’introduzione dell’eletricità e del petrolio fino all’espansione dell’elettronica, telecomunicazioni e informatica. Un periodo in cui si introducono le prime leggi di regolamentazione e le norme sull’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali dei lavoratori e l’impiego dei bambini in miniera;
3) quello relativo alla nascita della prima normativa antinfortunistica e sicurezza sul lavoro strutturata in una legislatura unitamente al Codice Penale del 1930, al Codice Civile del 1942 e della Costituzione nel 1948. Nonché integrata, con l’evento del boom economico, nel 1955 dal Presidente della Repubblica con diversi decreti sugli infortuni e di norme d’igiene del lavoro e altre indicazioni in materia. Purtroppo tali decreti, che erano alquanto slegati tra loro, furono abrogati in futuro in quanto non erano di risoluzione ai Giudici dei Tribunali per determinare reati nelle controversie;
4) quello relativo alla nascita delle norme e del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto emanate e attuate dalle direttive del Consiglio Europeo alla fine degli anni ‘80. Questo testo di riferimento è possibile definirlo come il primo testo unico dei lavoratori per la tutela della propria salute in relazione al lavoro svolto. Un decreto denominato D.Lgs. 626/1994 dal Presidente della Repubblica ma abrogato poi e confluito nel Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 per una serie di vicissitudini politiche.
Ma cosa dice il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008?
Ovviamente, stiamo parlando di una norma molto complessa in continuo aggiornamento che si adegua all’evoluzione delle attività lavorative e alle revisioni delle direttive comunitarie. Difatti il D.Lgs 81/2008, è suddiviso in 306 articoli racchiusi in 13 titoli. In questa norma sono contenute disposizioni generali riguardo i luoghi di lavoro, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Per quanto ogni Titolo del D.Lgs sia di grande interesse da argomentare, questo diventerebbe però una esposizione assai prolissa, per cui in questo speciale sull’infortunistica ci limiteremo ad approfondire quegli articoli che fanno riferimento “all’uso dei dispositivi di protezione individuale” che sono racchiusi nel Capo II del Titolo III della nostra normativa.
Dall’art. 74 all’art. 79 della normativa è specificato cosa si intenda per dispositivo di protezione individuale (denominato per brevietà anche DPI) e che cosa non può essere definto tale. In sintesi tutta l’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro è denominato DPI. Questi DPI sono obbligatori e devono essere impiegati quando dei rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Tutti i requisiti di conformità dei DPI sono espressi nelle norme di riferimento CEN/ISO di cui è al regolamento (UE) n. 2016/425. La scelta del DPI ricade negli obblighi del datore di lavoro che dovrà individuare attraverso i rischi, le origini e le forme dei rischi, espressi nell’Allegato VIII, il tipo e le caratteristiche del DPI che siano consoni per ogni lavoratore appartente ad uno specifico settore lavorativo di appartenza. È fatto d’obbligo dei lavoratori rispettare le direttive preposte dal datore di lavoro nonché segnalare ogni inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Che cosa è l’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008?
L’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornato in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE, è un documento la cui funzione è quella di fornire uno schema indicativo al datore di lavoro o al preposto per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo del lavoratore da proteggere con attrezzature di protezione individuale. In esso è contenente un “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale (DPI)” disponibili attualmente nel mercato in relazione ai rischi dai quali proteggersi. In base alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro o il responsabile preposto, stabilirà se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L’elenco suddiviso in parti del corpo è indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggersi. In breve, l’Allegato VIII richiama la seguente descrizione:
- protezione dei capelli: coloro che sono esposti di impigliamento dei capelli in quanto operano in impianti di rotazione o presso impianti che emettono fiamme o materiali incandescenti, devono usare DPI come cuffie di protezione, resistenti e lavabili e che racchiud i capelli in modo completo;
- protezione della testa: coloro che sono esposti al pericolo della testa per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono usare DPI come caschi, elmetti e/o berretti, passamontagna, copricapi di protezione se sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;
- protezione degli occhi o del viso: coloro che sono esposti al pericolo degli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono usare DPI come occhiali, visiere o schermi appropriati;
- protezione degli arti superiori: coloro che sono esposti al pericolo di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, devono usare DPI come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione;
- protezione degli arti inferiori: coloro che sono esposti al pericolo di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, devono usare DPI resistenti ed adatti alla particolare natura del rischio come scarpe o anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio, etc. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente;
- protezione delle altre parti del corpo: coloro che sono esposti al pericolo di rischi particolari devono usare DPI come schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc;
- protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati: coloro che sono esposti al pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono usare DPI come imbracatura di sicurezza, etc;
- protezione delle vie respiratorie: coloro che sono esposti al pericolo di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono usare DPI come maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei.
I requisiti di conformità dei DPI
In generale, i requisiti di conformità dei DPI sono dettati nelle normative che a livello europeo sono stabilite dal CEN (Comité Européen de Normalisation) e sono indicate con la sigla EN, mentre quelle che rappresentano uno standard internazionale sono stabilite dall’International Organization for Standardization e sono indicate con la sigla ISO; le norme ISO adottate anche in Europa sono invece identificate con EN ISO.
La normativa inerente ai dispositivi di protezione individuale è molto vasta ed è caratterizza da ciascuna tipologia di DPI. Per tale ampiezza, non andremo a specificare tutte le normative dei dispostivi DPI ma per il contesto settoriale ci focalizzeremo soltanto sulle scarpe antinfortunistiche.
Le normative e la classificazione delle scarpe antinfortunistiche
Si premette che le scarpe antinfortunistiche sono regolate dalle normative e metodi di riferimento che, anche queste per quanto ampie, potrebbero confondere i non addetti ai lavori.
In realtà le normative basi per la classificazione delle scarpe antinfortunistiche sono tre e queste distinguono le calzature, attraverso le classi e le categorie di sicurezza, in livelli di protezione.
Per brevietà, anche nelle tre normative potremmo stringere il campo in due classificazioni, in quanto la suddivisione è determinata dal grado di protezione del puntale delle scarpe antinfortunistiche.
Difatti le calzature di lavoro o professionali sono le uniche a non avere un puntale di protezione, mentre le calzature di sicurezza e le calzature di protezione, pur avendo entrambe un puntale di protezione agli urti e schiacciamenti, hanno e avevano gli stessi requisiti fino a marzo 2023, ma differivano soltanto per l’indice di il livello di protezione dalla caduta di un peso da una certa altezza.
Le Calzature di sicurezza, dotate di puntale di protezione, sono contrassegnate con la sigla “S” ad indicare il termine inglese Safety. I requisiti di conformità sono regolamentati dalla norma EN 20345 che definisce le caratteristiche dei dispositivi di protezione del piede agli urti pari ad un livello di energia di 200 Joule e dagli schiacciamenti fino a 15 kN.
Calzature di protezione, dotate di puntale di protezione, sono contrassegnate con la sigla “P” ad indicare il termine inglese Protection. I requisiti di conformità sono regolamentati dalla norma EN 20346 che definisce le caratteristiche dei dispositivi di protezione del piede agli urti pari ad un livello di energia di 100 Joule e dagli schiacciamenti fino a 10 kN.
Calzature di lavoro o professionali, sono prive di puntale di protezione e sono contrassegnate con la sigla “O” ad indicare il termine inglese Occupational. I requisiti di conformità sono regolamentati dalla norma EN 20347 che definisce le caratteristiche dei dispositivi di protezione del piede ai rischi di lavoro bassi e cioè privi di urti e schiacciamenti.
Delle tre normative e in base ai materiali di produzione si classificano le calzature antinfortunistiche di classe I realizzate in cuoio o in altri materiali tranne gomma e polimeri, mentre quelle di classe II sono realizzate in gomma o con polimeri.
In via generale a compimento della classificazione di base delle calzature antinfortunistiche ci sono le categorie di sicurezza che servono ad identificare il grado di protezione specifico. Per l’identificazione del livello di sicurezza ogni relativo codice viene associato alla sigla delle scarpe antinfortunistiche S, P e O.
In breve i codici delle categorie si caratterizzano con la sigla:
B = calzatura con requisiti di base realizzata in classe I o II;
1 = alla calzatura B realizzata in classe I + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.
2 = alla calzatura 1 realizzata in classe I + resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio.
3 = alla calzatura 2 realizzata in classe I + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.
4 = alla calzatura B realizzata in classe II + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.
5 = alla calzatura 4 realizzata in classe II + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.
Le caratteristiche di sicurezza e i requisiti supplementari delle calzature antinfortunistiche chiudono la codifica di classificazione della tipologia del DPI. Fino a marzo 2023 i requisiti base delle tipologie di calzature a norma di riferimento EN 20345, EN 20346 e EN 20347 dovevano rispettare le caratteristiche come da seguente tabella. Dove:
2023: Nuova normativa EN ISO 20345:2022
Come già preannunciato, il 30 marzo 2023 è entrata in vigore la nuova normativa EN ISO 20345 riguardante le scarpe antinfortunistiche di sicurezza. A livello produttivo tutte le calzature dopo il 30 marzo 2023 dovranno possedere la certificazione EN ISO 20345:2022, ma le scarpe certificate EN ISO 20345:2011 già presenti in commercio potranno ancora essere vendute fino alla scadenza del certificato, che ha una durata di 5 anni.
Quali sono le novità della nuova normativa EN ISO 20345:2022?
Alcuni requisiti obbligatori, a prescindere dalla classe e dalla categoria, saranno determinanti nei requisiti base. Il puntale delle calzature antinfortunistiche deve essere resistente agli urti fino a 200 J e agli schiacciamenti fino a 15 kN; la suola deve essere antiscivolo secondo Il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente NaLS e viene eliminato il test SRA, SRB e SRC; il test dello scivolamento con la scarpa in posizione piatta viene eliminato e sostituito con la prova con scarpa inclinata; la resistenza agli idrocarburi diventa un requisito facoltativo e non più obbligatorio; la forma della calzatura deve presentare una ergonomia ben definita; i materiali della tomaia devono essere resistenti allo strappo e all’abrasione; la traspirabilità dei tessuti deve essere garantita in determinate percentuali.
Le nuove categorie di sicurezza passano da 5 a 7 con la seguente classificazione SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7 dove S6 e S7 sono i nuovi introdotti.
COD. | CLASSE | REQUISITI nuova scarpa di sicurezza EN ISO 20345:2022 |
SB | I o II | scarpe di protezione base con tallone aperto o chiuso + puntale e suola antiscivolo |
S1 | I | scarpe con caratteristiche scarpa SB con tallone chiuso + requisito antistatico + capacità di assorbire energia |
S2 | I | scarpe con caratteristiche scarpa S1 + resistenza all’assorbimento e alla penetrazione di acqua nel tomaio |
S3 | I | scarpe con caratteristiche scarpa S2 + lamina antiperforazione + suola a rilievi |
S4 | II | scarpe in gomma o altri materiali polimerici con tallone chiuso + requisito antistatico + capacità di assorbire energia |
S5 | II | scarpe con caratteristiche S4 + con suola a rilievi + lamina antiperforazione |
S6 | I | scarpe con caratteristiche S2 + requisito di resistenza alla penetrazione d’acqua |
S7 | I | scarpe con caratteristiche S3 + requisito di resistenza alla penetrazione d’acqua |
Anche i requisiti supplementari sono passati da 12 a 18. Il nuovo elenco è l’elaborazione di un supplemento, modifica o rimozione di alcuni requisiti in quanto sono stati integrati alla certificazione di base.
Sono i nuovi requisiti supplementari inseriti nella normativa EN ISO 20345:2022
COD. | Definizione dei requisiti relativi ai Codici |
PL | Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) |
PS | Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) |
C | Calzature parzialmente conduttive |
A | Calzature antistatiche |
HI | Isolamento dal calore del complesso suola |
CI | Isolamento dal freddo del complesso suola |
E | Assorbimento di energia nella regione della calzata |
WR | Resistenza all’acqua |
M | Protezione del metatarso |
AN | Protezione delle caviglie |
CR | Resistenza al taglio |
SC | Abrasione del puntale antigraffio |
SR | Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina) |
WPA | Penetrazione e assorbimento dell’acqua |
HRO | Resistenza al contatto con il calore |
FO | Resistenza all’olio combustibile |
LG | Presa su scala |