Nuovo Codice di Proprietà Industriale
Lo scorso 23 agosto 2023 è entrata in vigore la legge che introduce alcune novità all’interno del Codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come voluto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale.
Il settore della Proprietà Industriale rappresenta infatti un settore chiave per le imprese e tutto il sistema produttivo italiano deve poter trarre vantaggio dalla spendita del marchio di Made in Italy essendo uno dei brand più conosciuti al mondo.
Per via della sua strategicità, la riforma del Codice di Proprietà Industriale persegue l’obiettivo di valorizzare l’innovazione introducendo alcune importanti novità, alcune che accelerano i processi di digitalizzazione in quanto consentono il pagamento di diritti in modo semplificato, altre di carattere sostanziale che sono evidenziate di seguito.
ABROGAZIONE DEL PROFESSOR’S PRIVILEGE
Con la dicitura Professor’s Privilege, si intende il diritto attribuito ai ricercatori dell’Università di brevettare le invenzioni realizzate all’interno delle Università o enti pubblici di ricerca anche quando l’attività di ricerca fosse l’oggetto del contratto che li legava all’ente. Questa previsione, introdotta nel 2001 dalla c.d. “Tremonti-bis”, accordava ai dipendenti e ricercatori delle Università o di enti pubblici di ricerca, un trattamento di favore rispetto ai colleghi dipendenti di Aziende private che invece dovevano e devono riconoscere in capo all’Azienda il diritto alla brevettazione quando la loro attività lavorativa consiste in attività di ricerca.
Questa disposizione, così congeniata, oltre a prevedere ingiustificate disparità di trattamento, privava le università della possibilità di ottenere proventi dalle attività di ricerca e finanziare le loro attività istituzionali, privandole così di armi per controbilanciare l’assenza di investimenti pubblici o per tentare di attrarre finanziamenti privati.
Grazie alla riforma, la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori nell’ambito della ricerca pubblica sarà dell’ente universitario o dell’ente pubblico di ricerca e, solo ove questi ultimi, non provvedano entro sei mesi – prorogabili solo se le valutazioni tecniche siano particolarmente complesse – ad accordare una protezione al brevetto, potrà provvedere il ricercatore. Resta comunque ai ricercatori il diritto morale di essere riconosciuti inventori, trattandosi questo di un diritto inalienabile. La norma precisa che i ricercatori possono essere legati all’ente anche da un contratto a tempo determinato. La nuova disciplina si applica anche agli enti di ricerca no profit aventi struttura privatistica (come ad es. le fondazioni).
La riforma consente inoltre agli enti di ricerca di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. In questo modo le Università potranno reinvestire i guadagni in attività di ricerca e permette inoltre di migliorare la collaborazione con le Aziende.
DOPPIA BREVETTAZIONE
Il nuovo codice consente un doppio sistema di brevettazione, ossia un cumulo di protezione per la stessa invenzione tra il brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia, o un brevetto europeo con effetto unitario avente stessa data di deposito o priorità.
La conseguenza del cumulo, prima escluso, è che in caso di annullamento o decadenza del brevetto europeo (unitario o non), rimarrà valido il brevetto italiano. La ratio della previsione va ricercata nell’entrata in vigore, dal 1 giugno 2023, del nuovo sistema del brevetto europeo ad effetto unitario che permette di proteggere un’invenzione in tutti gli Stati membri partecipanti, presentando un’unica domanda e pagando una singola tassa all’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), ed espone il titolare ad un rischio più alto di contestazione in quanto una valutazione di nullità del Tribunale Unificato dei Brevetti produrrebbe effetti in tutti gli stati interessati dall’effetto unitario.
Con la doppia protezione, nella deprecabile ipotesi di caducazione del brevetto Europeo rimane valido il brevetto italiano permettendo di preservare gli investimenti aziendali in ricerca e sviluppo.
PROTEZIONE TEMPORANEA
La riforma introduce la possibilità di ottenere la protezione temporanea di disegni e/o modelli esposti in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. Si parla di protezione temporanea in quanto, a patto che la domanda di Design sia presentata entro 6 mesi dall’esposizione, la protezione viene fatta risalire alla data di esposizione del prodotto. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Nel caso in cui più disegni o modelli identici ottengano la protezione temporanea, la priorità è attribuita al primo disegno o modello per cui è stata presentata domanda di registrazione.
Questa norma può avere un impatto rilevante nel settore dei creatori di moda in quanto le fiere possono rappresentare l’occasione per prendere spunto dai competitor.
Inoltre, questo istituto presenta dei vantaggi rispetto al Design di fatto previsto dalle disposizioni Comunitarie e avente effetto anche in Italia, in quanto a differenza di quest’ultimo non dà luogo a inversione dell’onere probatorio e sarà più agevole dimostrare la data di divulgazione sul mercato del nuovo Design.
SEQUESTRO IN FIERA
La riforma ha abrogato l’art. 129, comma 3° C.P.I., che vietava l’esecuzione dei sequestri civili in una Fiera “ufficiale o ufficialmente riconosciuta”. In base a tale disposizione, gli oggetti esposti un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, che violassero diritti di Proprietà Industriale, potevano solamente essere descritti ma non sequestrati.
Naturalmente l’abrogazione deve essere accolta con favore in quanto offre armi molto più affilate nella lotta alla contraffazione.
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Considerata l’importanza che hanno per i nostri prodotti le indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, sono state introdotte disposizioni particolarmente restrittive che introducono il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta.
Questa limitazione abbraccia anche i prodotti e/o i servizi differenti dal prodotto tutelato, sì da rafforzare il potenziale evocativo di questi marchi.
Spetterà all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), tramite Provvedimenti di Rifiuto, di impedire la registrazione di marchi commerciali che includano una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa. Inoltre, in assenza di Rifiuto dell’Ufficio, il Consorzio del la DOP o l’IGP o, se non ancora costituito, il MIPAAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), potrà proporre opposizione o azioni di nullità dinanzi all’UIBM.
Nel complesso pare dunque di potersi esprimere positivamente in merito all’intervento normativo che effettivamente si mostra incisivo rispetto alle esigenze di più efficace difesa dei diritti di proprietà intellettuale e di valorizzazione degli stessi.