Speciale Proprietà Intellettuale
Come tutelare le innovazioni: panoramica sugli strumenti
Le dinamiche economiche sono ormai variate da tempo e con i nuovi eventi si prevede che si avranno delle ulteriori accelerazioni.
In passato, all’incirca prima delle crisi finanziaria del 2008, i maggiori investimenti avvenivano su beni tangibili: terre e mattone che garantivano stabilità e sicurezza.
Questo schema è cambiato da tempo ed oggi ancora di più saranno i beni intangibili e le attività veicolate on line o che comunque utilizzano i moderni strumenti di comunicazione ad affrontare le sfide economiche in modo più performante.
A fronte di queste enormi evoluzioni, le innovazioni che sono prodotte all’interno delle Aziende possono e debbono essere protette per fare in modo che il patrimonio che si genera dai processi di innovazione possa essere valorizzato e sfruttato.
In questo ultimo periodo abbiamo incontrato molte aziende che hanno compreso l’importanza della tutela anche a seguito di alcuni confronti ed avvio di trattative per la collaborazione con aziende Europee che in materia di Proprietà Industriale hanno molta più esperienza ed abitualità.
Ebbene, proprio nel corso di questi incontri gli imprenditori nostrani hanno realizzato che l’assenza di una tutela dei progetti attraverso marchi, design, brevetti, riduce l’attrattività dell’Azienda per il fatto di lasciare il campo alle azioni dei concorrenti che potrebbero metterne a repentaglio la stabilità.
Ciò premesso, è bene fare chiarezza su quelli che sono gli strumenti di tutela delle innovazioni.
IL MARCHIO
Il Marchio è il segno che distingue la tua azienda dalle altre sul mercato, che comunica in modo sintetico le caratteristiche del tuo prodotto o sevizio e le presenta al consumatore.
Se il cliente ha avuto una buona esperienza di acquisto, il marchio è lo strumento con cui può essere reiterato l’atto d’acquisto. Si pensi a quando si intende acquistare on line un paio di calzature o si sceglie un ristorante.
Che si fa? Si cerca di ricordare il nome del prodotto o del locale e una volta trovato ci si fida dell’esperienza. Anche lo stesso passaparola si basa sulla diffusione del marchio aziendale.
Sembra poco tutto ciò?
In una parola o un segno grafico si può racchiudere tutta la filosofia aziendale, le conoscenze, il know how, le maestranze con cui ci si presenta al mercato.
Rappresenta quindi un grande patrimonio per l’impresa e per questo motivo la sua protezione è molto importante. In assenza di una protezione si dovrebbe accettare di lasciare il proprio business appeso ad un lacciuolo sfilacciato.
Può essere titolare di un marchio sia una persona fisica che una persona giuridica.
Con la registrazione (e talvolta con l’uso, anche se con numerose limitazioni) del marchio si acquisisce il diritto esclusivo ad utilizzare il segno, potendo impedire a terzi di fare uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini.
Se queste sono le funzionalità del marchio, il logo che cos’è? Si tratta infatti di termini che sentiamo utilizzare spesso ma non sempre è chiara la differenza di significato tra Logo e Marchio.
Il termine Logo deriva dal greco Logotipo ed indica tecnicamente la stilizzazione grafica applicata ad un nome per accrescerne il gradiente estetico. In parole semplici il lettering utilizzato per il nome.
Nel moderno concetto di Logo, questo termine viene però comunemente utilizzato non solo per la stilizzazione grafica di parole (logotipi) ma anche per indicare quei segni grafici composti da parole in abbinamento a figure.
La differenza allora tra logo e marchio può racchiudersi nel fatto che il logo è un antesignano del marchio e che diventerà tale una volta che gli sia stata accordata protezione sotto il profilo legale.
Giuridicamente il marchio è legato a dei prodotti o servizi, e quindi la tutela legale viene richiesta per determinate classi merceologiche, secondo il principio di specialità previsto dalla legge.
E quindi considerata la funzione del marchio, nonché il fatto che durante tutta la vita del marchio, saranno sostenuti costi per il mantenimento del segno sul mercato, come è pensabile che possa essere lasciato sfornito di protezione?
In effetti, in numerosi Paesi viene accordata una protezione per lo più limitata al marchio usato ma non depositato/registrato. In altri non è addirittura riconosciuta alcuna protezione al marchio non depositato/registrato. Non depositando il marchio si rischia che il nome o logo venga “occupato” da altri con conseguente blocco del mercato ed esposizione a sequestri e distruzioni della merce o richieste di risarcimento. Di seguito un elenco di tutti vantaggi della registrazione del marchio.
- Acquisizione di un titolo di esclusiva che è valido fino a prova contraria. Ciò significa che è sufficiente produrre la documentazione di registrazione del marchio per dimostrare l’esistenza dei diritti di esclusiva;
- Si evita che concorrenti possano interporsi con marchi confondibili provocando limitazioni negative all’attività;
- Nei Paesi in cui non sono riconosciuti i diritti di solo uso del marchio, l’assenza di una registrazione non permette, in caso di problemi, di “salvare” il fatturato maturato grazie all’avviamento del marchio per l’uso pregresso;
- Il costo di deposito e registrazione del marchio è decisamente minimo ed inferiore rispetto ai costi da sostenere per l’eventuale tutela del segno distintivo non registrato in caso di vertenze;
- Valorizzazione del brand, anche a bilancio;
- Aumento del livello di protezione in internet contro l’accaparramento di nomi a dominio simili. Con la registrazione del marchio, è più semplice accedere alle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio nei casi di utilizzo da parte di terzi di nomi a dominio confondibili;
- Possibilità di organizzare una pianificazione fiscale.
In estrema sintesi i costi della registrazione del marchio sono minimi rispetto a tutti gli investimenti che il marchio canalizza e proporzionalmente i vantaggi della registrazione sono di molto superiori ai rischi che si corrono in assenza di essa.
La tutela per marchio è garantita in Italia, così come in ambito Europeo per dieci anni dal deposito, mentre all’estero potrà dipendere dalla legislazione dei Paese in cui il marchio viene depositato.
IL DESIGN
Il Design è la forma di tutela dell’aspetto estetico del prodotto e/o della confezione o di una sua parte che è frutto di una combinazione singolare delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali costituenti il prodotto stesso e/o il suo ornamento. Parlando di prodotto, si precisa che si tratta di oggetti industriali o artigianali, compresi l’imballaggio, ma anche di simboli grafici e caratteri tipografici, nonché di prodotti complessi costituiti da più componenti che possono essere smontate e rimontate.
Tramite il Design è possibile tutelare sia le forme bidimensionali (ad esempio la fantasia di una stoffa) che tridimensionali (ad esempio la forma di una calzatura o di una suola).
Diversamente, il design non può proteggere i programmi per elaboratori o le applicazioni: per essi la tutela è predisposta dalla legge sul diritto d’autore (si veda la sezione “copyright”). Possono tuttavia rientrare nella tutela per design le schermate dei programmi o delle applicazioni o le singole immagini che compaiono sullo schermo quali le icone di selezione ed i menù che attribuiscono al programma una specifica connotazione grafica.
Non sono invece proteggibili con Design gli elementi non visibili del prodotto, ossia quelli che nella normale utilizzazione non sono visibili dall’utente. Esistono invece gli estremi per proteggere l’interno di una borsa o la parte interna visibile di una calzatura o le suole di una calzatura che invece sono visibili durante l’esperienza d’uso dell’utente.
Nei progetti di innovazione sempre più spazio è riservato all’aspetto estetico del prodotto che produce anch’esso un peso rilevante nella decisione d’acquisto del cliente che potrà preferire un prodotto piuttosto dell’altro per il proprio gradiente estetico.
Ovviamente questo è sacrosanto nei settori della moda e dell’arredamento ad esempio ma non sono gli unici ad essere coinvolti dall’importanza del Design.
Molto recentemente siamo stati coinvolti, in veste di consulenti legali, a tutelare la posizione di un cliente che si è visto opporre, nell’ambito di un’azione penale, il Design di una calzatura e che gli ha causato il blocco della produzione e vendita verso i propri clienti. Un problema non di poco conto, si direbbe!
Dopo aver lavorato sullo sviluppo di una forma innovativa, che vantaggi si ottengono con la registrazione della forma?
I vantaggi della registrazione sono notevoli perché permettono di beneficiare di una protezione che può essere rinnovata sino a 25 anni, garantendo una posizione di monopolio sulla forma.
In mancanza di protezione invece, la durata massima della tutela affievolita è di soli tre anni.
L’ordinamento inoltre consente agli ideatori di nuove forme di beneficiare di un termine annuale (c.d. anno di grazia) entro il quale sarà possibile testare il prodotto sul mercato per valutare l’opportunità di procedere con la protezione.
Da considerare infine che il Design di fatto non trova riconoscimento ovunque ed in certi mercati entrare con un forma nuova e non tutelata può essere pericoloso e controproducente.
IL BREVETTO
Con il brevetto si protegge una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
Pertanto, ogni qual volta il grado di innovazione sia pertinente a caratteristiche tecniche del prodotto o della sua forma sarà anche possibile beneficiare di una tutela di natura brevettuale.
Con il brevetto si ottiene il diritto di sfruttamento economico esclusivo di un’invenzione, in regime di monopolio temporaneo in un territorio e per un periodo determinato. All’atto pratico si può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.
La protezione conferita da un brevetto vale unicamente nei Paesi in cui questo è stato concesso e in cui è in vigore. In linea di principio oltre i confini del territorio in cui l’invenzione è protetta, chiunque può accedere ed utilizzare l’invenzione liberamente e senza conseguenze. Ciò significa che la protezione per brevetto dovrebbe essere apportata sia nel Paese della produzione che in quello della vendita.
Con il brevetto è possibile proteggere un’invenzione per una durata massima di 20 anni dalla data di deposito. In via eccezionale la validità del brevetto può essere prolungata tramite il rilascio di un Certificato Protettivo Complementare per medicinali o prodotti fitosanitari.
Annualmente è necessario pagare le tasse di mantenimento in vita del brevetto ed in mancanza di pagamento, la protezione sull’invenzione decade.
Allo scadere del termine di protezione l’invenzione diventa di pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente da tutti.
Per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere le seguenti caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità.
Novità: l’invenzione è nuova se non appartiene allo “stato della tecnica”. Appartiene allo stato della tecnica qualsiasi nozione accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data di deposito (sotto forma di descrizione scritta, presentazione pubblica, trasmissione radiofonica).
Per accertare lo stato della tecnica esistente in un determinato settore è possibile espletare delle ricerche brevettuali da esperire in ambito mondiale al fine di verificare se esistono eventuali anteriorità distruttive della novità di un’invenzione (ossia brevetti altrui anteriori uguali od equivalenti).
MOLTO IMPORTANTE: è necessario tenere segreta e non divulgare l’idea inventiva fino al deposito della domanda di brevetto, infatti un’invenzione divulgata ovunque e in qualsiasi forma prima del primo deposito non è più brevettabile.
Le trattative con eventuali partner contrattuali rappresentano un potenziale rischio prima della brevettazione pertanto è consigliabile vincolare all’obbligo di riservatezza le altri parti sottoscrivendo appositi “accordi di segretezza”. Non è l’unica accortezza da utilizzare perché è anche opportuno data-certare i documenti che dovranno essere allegati all’Accordo di Segretezza da stipulare con il partner commerciale.
Attività inventiva: l’invenzione è originale se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia la soluzione ideata non deve apparire ovvia agli occhi di un esperto del settore. L’idea inventiva, oltre ad essere nuova, deve rappresentare un’apprezzabile progresso tecnico rispetto alla situazione tecnica precedente.
Industrialità: l’invenzione deve avere un’applicazione industriale, ossia deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole. In altri termini l’invenzione deve essere riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell’operazione.
Non sono invece brevettabili:
- le scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali (ad esempio regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e cicli di lavorazione organizzativi);
- le presentazioni di informazioni;
- i procedimenti della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicate al corpo umano o di animali;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse;
- i programmi di computer (software) “in quanto tali” non sono brevettabili ma sono protetti dal diritto d’autore.
Sono inoltre escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione è contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
In base alle spiegazioni sopra fornite, emerge in modo piuttosto chiaro che a fronte dell’ideazione di nuovi progetti è opportuno confrontarsi con un consulente che possa orientare le scelte ed evitare errori grossolani che potrebbero compromettere la forza del progetto o vanificare gli investimenti.