Parte 11 – Novellato per CTU
Il 4 luglio 2009 entrava in vigore la riforma del processo civile (legge 69/2009), segnando un profondo cambiamento nel ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). Analizziamo le principali novità che hanno ridefinito le sue competenze e responsabilità.
La riforma, mirata a snellire il sistema giudiziario italiano, ha introdotto numerose modifiche: aumento delle competenze dei giudici di pace, restrizioni ai ricorsi in Cassazione, testimonianze scritte, calendari processuali decisi dal giudice, rafforzamento del contraddittorio e rilancio della conciliazione. Ma è sul ruolo del CTU che si concentra la nostra attenzione. La legge 69/2009 ha infatti introdotto un vero e proprio “nuovo regime” per la consulenza tecnica d’ufficio, richiedendo una professionalità e una preparazione impeccabili.
Vigilanza sugli incarichi: fine ai privilegi?
L’articolo 23 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile introduce una maggiore vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, imponendo al Presidente del Tribunale di garantire un’equa distribuzione tra gli iscritti all’albo (nessun CTU può ricevere più del 10% degli incarichi totali). L’obiettivo è contrastare le pratiche che privilegiavano un ristretto numero di professionisti. Tuttavia, la riforma non deve trascurare la necessità di selezionare CTU altamente qualificati e affidabili, aspetto fondamentale per la qualità della giustizia. La legge spinge anche per una maggiore trasparenza, prevedendo la pubblicazione online degli incarichi assegnati.
Nomina del consulente: quesiti anticipati per maggiore efficienza
La modifica dell’articolo 191 del codice di procedura civile prevede che i quesiti vengano formulati già nell’ordinanza di nomina del consulente. Questa novità, già in uso in alcuni tribunali, accelera le procedure, riducendo le controversie tra le parti durante l’assegnazione dell’incarico. Tuttavia, rimane la possibilità di interloquire con il giudice se i quesiti risultano incompleti o poco chiari. Un quesito ben formulato è fondamentale per evitare conflitti e garantire un lavoro peritale efficace.
Relazione peritale: un nuovo processo collaborativo
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 195 del codice di procedura civile. Il nuovo processo prevede che:
- Il CTU invii alle parti una bozza della relazione.
- Le parti presentino le proprie osservazioni al CTU entro un termine stabilito.
- Il CTU integri la relazione, considerando le osservazioni ricevute, e la depositi in cancelleria.
Questo nuovo flusso di lavoro, oltre a snellire le procedure, valorizza il ruolo delle parti e permette al CTU di integrare la propria perizia con considerazioni cruciali, riducendo il ricorso ai “chiarimenti” spesso dilatori. Si responsabilizzano sia il CTU che i consulenti tecnici di parte, che devono presentare osservazioni tecniche rigorose e motivate.
Conclusioni: una riforma in evoluzione
La riforma del 2009 ha rappresentato un passo significativo verso un processo civile più efficiente. Le modifiche relative al CTU, in particolare, hanno modernizzato il sistema, ma la sua piena efficacia dipende dalla professionalità dei consulenti e dalla consapevolezza di tutti gli attori coinvolti. La trasparenza e la formazione continua rappresentano elementi chiave per garantire una giustizia più giusta e tempestiva.
Nel Kit Formulario CTU – CTP si mette a disposizione “moduli prestampati” per istanze, comunicazioni, verbali, bozza relazione tecnica, etc.:
Kit Formulario CTU – CTP contiene: Linee guida per CTU; Linee guida per trattamento dati personali per CTU e CTP; Nullità della relazione; Tariffe per Periti e CTU – D.M. 30 Maggio 2002; Moduli Prestampati. |
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