Sentenza Cassazione sui poteri istruttori del CTU
La Cassazione mette i paletti ai poteri del CTU: quando può indagare e quando no?
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 31886/2019 i limiti ai poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio (CTU), ribadendo il principio che il CTU non può indagare su fatti non allegati dalle parti e non può acquisire di propria iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
La sentenza analizza un caso di responsabilità medica, in cui la figlia di una paziente deceduta intentava causa contro l’ospedale, sostenendo che la madre non fosse stata adeguatamente informata e che i sanitari non avessero eseguito correttamente il proprio lavoro. Il CTU, nell’ambito della consulenza, aveva acquisito le cartelle cliniche presso l’ospedale, suscitando la contestazione dell’appellante.
La Corte ha ripercorso la giurisprudenza in materia, evidenziando tre principali orientamenti sull’ambito d’azione del CTU: un orientamento permissivo, uno più restrittivo a seconda della tipologia di consulenza (deducente o percipiente) e un terzo orientamento, ritenuto corretto dalla Corte, che limita il potere del CTU ad accertare i fatti già dedotti dalle parti e a valutare i fatti materiali contestati.
La sentenza ribadisce il principio di parità delle parti, sottolineando che il CTU non può introdurre nuovi temi di indagine né svolgere attività riservate al giudice, come ordinare esibizioni o interrogare testimoni.
In sintesi, il CTU può:
- Valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati;
- Acquisire gli elementi necessari al riscontro della veridicità dei fatti documentati dalle parti;
- Indagare su fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza;
- Riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l’attendibilità dei mezzi di prova offerti.
Il CTU non può:
- Indagare su questioni non prospettate dalle parti;
- Acquisire documenti non prodotti in causa, salvo espressa autorizzazione del giudice;
- Acquisire la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, salvo casi specifici come la consulenza percipiente;
- Svolgere indagini esplorative senza il consenso delle parti.
La violazione dei poteri del CTU comporta la nullità della consulenza, rilevabile d’ufficio. La sentenza stabilisce quindi che le nullità derivanti dalla violazione del principio dispositivo o delle regole sulle acquisizioni documentali non sono sanate dall’acquiescenza delle parti.
La sentenza della Cassazione fornisce un importante chiarimento sull’ambito d’azione del CTU, ribadendo il principio che il CTU deve operare in un contesto definito dalle parti e dal giudice, rispettando i principi del processo civile.
Per non incorrere alla nullità della relazione, abbiamo predisposto un KIT Linee Guida Formulario CTU – CTP (prodotto in download).
Questo Kit Formulario permette al CTU e CTP di documentarsi e adottare le linee guida dal conferimento dell’incarico fino al deposito della relazione peritale, senza inciampare negli errori che portano la Perizia Tecnica alla nullità.
Leave a Comment