Cosa ogni brand moda deve sapere sulle sostanze chimiche nel settore tessile prima di produrre
La sostenibilità non riguarda solo i materiali o il packaging: oggi più che mai, un brand di moda deve dimostrare attenzione anche all’uso responsabile delle sostanze chimiche nel settore tessile e pelletteria lungo l’intera filiera produttiva, in quanto le sostanze chimiche sostenibili sono un obbligo cogente. La conformità chimica è diventata un requisito chiave per operare sul mercato globale, specialmente per chi punta a un posizionamento alto o vuole lavorare con partner internazionali.
Secondo le più recenti direttive internazionali, tra cui le Linee Guida eco-tossicologiche della Camera Nazionale della Moda Italiana e l’iniziativa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) (zdhc.org), ogni attore della filiera è responsabile del monitoraggio e della riduzione delle sostanze chimiche pericolose, dalla concia al finissaggio.
Le fibre tessili (naturali e non) sono l’elemento che accomuna un’industria molto composita per tecnologie di processo impiegate e per mercati di sbocco. La diffusione dell’industria tessile interessa il territorio nazionale nel suo complesso, sebbene vada segnalata la presenza di vere e proprie concentrazioni territoriali delle industrie del settore in alcuni distretti, tra cui Biella, Carpi (MO), Castel Goffredo (MN), Como, Prato, Vicenza, caratterizzati da forti sinergie inter-aziendali. La produzione risulta organizzata prevalentemente in imprese di dimensione piccola e media.
L’uso delle sostanze chimiche nel settore tessile
La varietà, il colore e la consistenza dei tessuti dipendono dai processi di fabbricazione, dai materiali e dalle sostanze chimiche utilizzate. Durante il processo di fabbricazione, i prodotti tessili possono essere sottoposti a una serie di trattamenti chimici e non chimici, tra cui preparazione e pretrattamento, tintura, stampa e raffinamento dei tessuti. Nella maggior parte dei casi si utilizzano miscele di sostanze per conferire al prodotto una determinata caratteristica: ad esempio, per dare ai vestiti colori specifici, per renderli idrorepellenti o ancora per garantire che i vestiti non si sgualciscano o ammuffiscano durante i periodi di trasporto. Le modalità di utilizzo delle sostanze nelle filiere produttive possono essere diverse in base alle quantità di sostanze chimiche impiegate, alla potenziale pericolosità delle stesse, alle macchine utilizzate e ai cicli di lavorazione praticati. Per ridurre il rischio per il consumatore, oltre che per i lavoratori esposti e per l’ambiente, è necessario definire le procedure e le condizioni di utilizzo delle sostanze nelle diverse fasi di lavorazione. Molti produttori del settore tessile stanno riducendo il numero di sostanze chimiche utilizzate nei loro prodotti, scegliendo soluzioni in linea con la politica di sostituzione e innovazione indicata dalle norme europee. Questo mercato di eccellenza, non solo per la creatività della Moda italiana, ma anche per i prodotti di alta qualità in termini di materie prime e sicurezza, può favorire un effetto virtuoso anche nei Paesi extra europei: ad esempio alcuni Paesi asiatici hanno adottato sistemi regolatori simili al Regolamento REACH.
Riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti tessili
L’Unione europea ha regolamentato le sostanze chimiche attraverso il Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Con questo regolamento il rischio associato all’uso di sostanze chimiche pericolose viene controllato attraverso alcuni strumenti come le restrizioni, che impongono obblighi relativi al contenuto di sostanze chimiche pericolose negli articoli, sia per i prodotti fabbricati nell’UE sia per i prodotti importati e le autorizzazioni.
Le restrizioni adottate fino a oggi per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili sono le seguenti:
- divieto dell’ossido di trisaziridinilfosfina negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 7);
- limitazione del difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 8);
- limitazione del pentaclorofenolo come sostanza, come componente di altre sostanze o in miscele – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 22);
- limitazione del nichel e dei suoi composti in articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali bottoni automatici, cerniere lampo e marchi metallici applicati agli indumenti – Regolamento 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 27);
- limitazione di alcuni coloranti azoici in articoli tessili e in pelle – Regolamento (CE) n. 552/2009 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 43);
- limitazione dei composti organostannici in articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle e nelle calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle – Regolamento (UE) n.276/2010 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 20);
- limitazione del dimetilfumarato nelle calzature – Regolamento (UE) 412/2012 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 43);
- limitazione di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nell’abbigliamento e nelle calzature – Regolamento (UE) 1272/2013 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 50);
- limitazione del cromo esavalente negli articoli in pelle – Regolamento (UE) 301/2014 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 47);
- limitazione dei nonilfenoli etossilati negli articoli tessili (che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita) – Regolamento (UE) 2016/26 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 46 a);
- limitazione del decabromodifeniletere negli articoli (compresi quelli tessili) – Regolamento UE 2017/227 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 67);
- limitazione dell’acido perfluoroottanoico (“PFOA”) dei suoi sali e delle sostanze correlate – Regolamento (UE) 2017/1000 (Allegato XVII del REACH, restrizione n. 68).
Nell’ottobre scorso è stato approvato il Regolamento (UE) 2018/1513 che stabilisce una restrizione per le seguenti sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B (allegato XVII, restrizione n. 72) nei prodotti tessili:
- Cadmio e suoi composti;
- Composti del cromo VI;
- Composti dell’arsenico;
- Piombo e suoi composti;
- Benzene;
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Benzo[a]antracene; Benzo[e]acefenantrilene; Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene; Benzo[e]pirene; Benzo[j]fluorantene; Benzo[k]fluorantene; Crisene; Dibenzo[a,h]antracene;
- α,α,α,4-Tetraclorotoluene, p-clorobenzotricloruro; α,α,α- Triclorotoluene, benzotricloruro; α-Clorotoluene, benzilcloruro;
- Formaldeide;
- Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7;
- Ftalato di bis(2-metossietile); Diisopentilftalato; Di-npentilftalato; Di-n-esilftalato;
- N-Metil-2-pirrolidone, 1-metil-2-pirrolidone;
- N,N-Dimetilacetammide;
- N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide;
- 1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone;
- Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa- 2,5-dienilidenemetilen)dianilina;
- Cloruro di [4-[4,4′-bis(dimetilammino) benzidriliden]cicloesa- 2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; 4-Cloro-o-toluidinio cloruro;
- Acetato di 2-naftilammonio;
- 4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato, 2,4-diamminoanisolo solfato;
- 2,4,5-Trimetilanilina cloridrato;
- Chinolina.
Queste sostanze non potranno più essere presenti sul mercato dal 1° novembre 2020 nei seguenti prodotti (per ciascuna sostanza la restrizione stabilisce una concentrazione massima ammissibile):
- capi d’abbigliamento o relativi accessori;
- articoli tessili diversi da capi d’abbigliamento che, in condizioni di uso normali o prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento (ad esempio coperte, accappatoi, asciugamani, copripiumini, federe per cuscini, sacchi a pelo);
- calzature.
Il consumatore e la richiesta di informazioni
La presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti tessili può rappresentare un rischio per la salute del consumatore, ma la conoscenza di queste sostanze permette un approccio critico e responsabile.
Il consumatore può chiedere al fornitore maggiori informazioni sul prodotto che acquista. Il regolamento REACH all’art. 33(2) riconosce al consumatore il “diritto ad essere informato”. Il consumatore può richiedere al fornitore informazioni e il nome della sostanza contenuta in un articolo, qualora si tratti di una sostanza indicata come “sostanza estremamente preoccupante (SVHC)”. L’informazione deve essere fornita al consumatore dal fornitore del prodotto, il quale è tenuto ad acquisirla lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore.
I Controlli Online
Le fonti di informazione a disposizione del consumatore per acquisire conoscenze sulle proprietà delle sostanze possono essere le banche dati e i siti istituzionali che forniscono informazioni sulle singole sostanze e sulle restrizioni di uso previste.
A tutela del consumatore esiste inoltre il sistema di allerta europeo denominato RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer products) che contiene l’elenco dei prodotti segnalati o ritirati dal mercato perché non conformi alle norme europee. Nella maggior parte dei casi tali prodotti sono di provenienza extra-europea. Per ciascun prodotto è riportata la descrizione, l’indicazione della categoria, il nome e la marca (spesso è presente l’immagine).
RSL e MRSL: facciamo chiarezza
Tra le Linee Guida eco-tossicologiche della Camera Nazionale della Moda Italiana si distinguono due liste fondamentali: RSL (Restricted Substances List) e MRSL (Manufacturing Restricted Substances List), entrambe essenziali per la sostenibilità chimica nel settore moda.
- La RSL riguarda le sostanze che non devono essere presenti nel prodotto finito (es. capi d’abbigliamento, calzature, accessori). È riferita ai requisiti di sicurezza per il consumatore finale.
- La MRSL, invece, elenca le sostanze che non devono essere usate nel processo produttivo. Impatta quindi su lavaggi industriali, tinture, stampe, resinature, concia e rifinizione pelle.
Seguire una MRSL permette di garantire non solo la sicurezza del prodotto finito, ma anche la tutela ambientale e della salute degli operatori. La MRSL di riferimento è quella di ZDHC Versione 3.1 (ZDHC MRSL).
In sintesi tra le sostanze più frequentemente oggetto di attenzione tra le liste fondamentali RSL/MRSL troviamo:
- Formaldeide: cancerogena, usata nei trattamenti antipiega
- Coloranti azoici: alcuni rilasciano ammine aromatiche tossiche
- Ftalati: plastificanti nocivi spesso presenti in stampe e rivestimenti
- Metalli pesanti: come piombo, mercurio, cromo VI, usati in pigmenti o finiture
- Composti organostannici: tossici per l’ambiente acquatico
I limiti di concentrazione variano in base al mercato. Ad esempio, il regolamento europeo REACH (ECHA REACH) definisce restrizioni precise per le sostanze candidate all’autorizzazione, aggiornate periodicamente.
Obblighi normativi vs. iniziative volontarie
Un brand moda può essere soggetto anche a:
- Normative obbligatorie: come il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH per l’Europa, la normativa cinese GB20400 o la CPSIA per il mercato statunitense.
- Standard volontari: tra cui Oeko-Tex® Standard 100 (oeko-tex.com), Bluesign®, GOTS (per fibre biologiche) o appunto ZDHC.
Le Linee Guida della Camera Nazionale della Moda Italiana si pongono come riferimento intermedio, offrendo un sistema condiviso che consente di tracciare la responsabilità chimica nella moda lungo l’intera filiera, anche attraverso documenti tecnici come le dichiarazioni di conformità (DoC) e le SDS (schede di sicurezza) dei fornitori.
Perché è importante una consulenza tecnica specializzata
Navigare tra regolamenti, test chimici, dichiarazioni e certificazioni può essere complesso. Ecco perché molte aziende si affidano a un consulente tecnico esperto in conformità chimica, che può:
- analizzare e verificare le dichiarazioni di conformità e le schede di sicurezza dei fornitori
- suggerire test analitici da laboratori accreditati ISO/IEC 17025
- definire un piano di conformità chimica per MRSL/RSL
- supportare il brand in caso di audit da parte di clienti o enti certificatori
- redigere documenti tecnici per uso legale o commerciale
Oltre all’aspetto tecnico, un consulente può fare da ponte tra produzione, ufficio qualità e fornitori internazionali, parlando il linguaggio corretto e riducendo il rischio di errori o inadempienze.
Verifica se la tua produzione è a norma
Affidarsi a esperti del settore consente di ottenere una valutazione accurata e di esplorare se la tua produzione è a norma è essenziale. Per ulteriori informazioni e per richiedere una consulenza personalizzata, visita la nostra pagina dedicata all’Area di Consulenza Peritale.